La Legge Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009 recante “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” (c.d. “Piano Casa”) disciplina all’art. 1:
a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali,attraverso il rilancio delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 123 (Piano territoriale regionale ), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;
b) a favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;
c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni dio salvaguardia del patrimonio storico,artistico,paesaggistico e culturale;
d) all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Che la citata legge prevede in più parti adempimenti in capo ai Comuni volti ad integrare o completare la normativa regionale, al fine della sua piena operatività sul territorio cittadino;
Che l’art. 7 comma 2 della Legge Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009 prevede che i Comuni, entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, possano individuare, con
deliberazione consiliare, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari,singoli o riuniti in consorzi, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile,di spazi pubblici o riservate alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale 1444/1968;
Che l’art. 7 comma 4 della Legge Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009 prevede che se non sono disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale,le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti,possono individuare gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo aree da utilizzare per l’edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.
Di individuare gli ambiti da destinare a edilizia residenziale sociale sui seguenti fondi:
Foglio 14, particelle 211, 328 e 251;
Fatto presente che l’adozione del presente atto non richiede i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, trattandosi di atto di mero indirizzo;
Questa Amministrazione con Delibera:
di destinare gli ambiti individuati sui seguenti fondi: Foglio 14, particelle 211, 328 e 251 a edilizia residenziale sociale quali realizzare gli interventi previsti dagli articoli 7 e 8 della Legge Regionale Campania n. 19 del 28 dicembre 2009 in tema di Programmi integrati per il ripristino ambientale e per il riordino urbano e delle periferie nonché a definire criteri ed indirizzi attuativi;
a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali,attraverso il rilancio delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 123 (Piano territoriale regionale ), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;
b) a favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;
c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni dio salvaguardia del patrimonio storico,artistico,paesaggistico e culturale;
d) all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Che la citata legge prevede in più parti adempimenti in capo ai Comuni volti ad integrare o completare la normativa regionale, al fine della sua piena operatività sul territorio cittadino;
Che l’art. 7 comma 2 della Legge Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009 prevede che i Comuni, entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, possano individuare, con
deliberazione consiliare, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari,singoli o riuniti in consorzi, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile,di spazi pubblici o riservate alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale 1444/1968;
Che l’art. 7 comma 4 della Legge Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009 prevede che se non sono disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale,le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti,possono individuare gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo aree da utilizzare per l’edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.
Di individuare gli ambiti da destinare a edilizia residenziale sociale sui seguenti fondi:
Foglio 14, particelle 211, 328 e 251;
Fatto presente che l’adozione del presente atto non richiede i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, trattandosi di atto di mero indirizzo;
Questa Amministrazione con Delibera:
di destinare gli ambiti individuati sui seguenti fondi: Foglio 14, particelle 211, 328 e 251 a edilizia residenziale sociale quali realizzare gli interventi previsti dagli articoli 7 e 8 della Legge Regionale Campania n. 19 del 28 dicembre 2009 in tema di Programmi integrati per il ripristino ambientale e per il riordino urbano e delle periferie nonché a definire criteri ed indirizzi attuativi;